Incentivi ed Agevolazioni fiscali

Bonus ristrutturazione

Prevede una detrazione fiscale in dieci anni delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale e relative pertinenze. Le aliquote sono differenziate tra abitazione principale e tutte le altre tipologie.
Nel 2025 la detrazione è pari al 36% – maggiorata al 50% per le abitazioni principali – su un ammontare massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.

ANNO 2025: 36% / 50%

ABITAZIONI PRINCIPALI

  • Aliquota al 50% per tutte le tipologie di interventi agevolati
  • Massimale di spesa pari a 96.000 euro

SECONDE CASE

  • Aliquota al 36% per tutte le tipologie di interventi agevolati
  • Massimale di spesa pari a 96.000 euro

ANNO 2026-2027: 30% / 36%

ABITAZIONI PRINCIPALI

  • Aliquota al 36% per tutte le tipologie di interventi agevolati
  • Massimale di spesa pari a 96.000 euro

SECONDE CASE

  • Aliquota al 30% per tutte le tipologie di interventi agevolati
  • Massimale di spesa pari a 96.000 euro

ecobonus

Prevede detrazioni fiscali per interventi di miglioramento dell’efficienza energetica su tutti i tipi di immobili (cappotto termico, pompe di calore, caldaie, etc.) con particolare attenzione all’adozione di tecnologie basate sulle fonti rinnovabili di energia. È obbligatorio generare la documentazione per la pratica ENEA.
Nel 2025 la detrazione è pari al 36% per abitazioni diverse dall’abitazione principale e per gli immobili non residenziali, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo. La detrazione è maggiorata al 50% per le abitazioni principali.

ANNO 2025: 36% / 50%

ABITAZIONI PRINCIPALI

  • Aliquota al 50% per tutte le tipologie di interventi agevolati

SECONDE CASE

  • Aliquota al 36% per tutte le tipologie di interventi agevolati

ANNO 2026-2027: 30% / 36%

ABITAZIONI PRINCIPALI

  • Aliquota al 36% per tutte le tipologie di interventi agevolati

SECONDE CASE

  • Aliquota al 30% per tutte le tipologie di interventi agevolati

sismabonus

Prevede agevolazioni per interventi antisismici, con particolare attenzione alla sicurezza statica degli edifici, inclusi quelli situati nei centri storici. Nel 2025 la detrazione è pari al 36% – maggiorata al 50% per le abitazioni principali – su un ammontare massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare da ripartire in 5 quote annuali di pari importo.

ANNO 2025: 36% / 50%

ABITAZIONI PRINCIPALI

  • Aliquota al 50% per tutte le tipologie di interventi agevolati
  • Massimale di spesa pari a 96.000 euro

SECONDE CASE

  • Aliquota al 36% per tutte le tipologie di interventi agevolati
  • Massimale di spesa pari a 96.000 euro

ANNO 2026-2027: 30% / 36%

ABITAZIONI PRINCIPALI

  • Aliquota al 36% per tutte le tipologie di interventi agevolati
  • Massimale di spesa pari a 96.000 euro

SECONDE CASE

  • Aliquota al 30%
  • Massimale di spesa pari a 96.000 euro

bonus sicurezza

Il Bonus Sicurezza nel 2025 ha una percentuale di detrazione del 36% sulle spese sostenute fino a un massimo di 48.000 euro per unità immobiliare. Le spese devono sempre essere ripartite in 10 rate annuali.
Si tratta di una detrazione indipendente, più semplice, ovvero il Bonus Sicurezza non richiede la realizzazione di interventi di ristrutturazione o riqualificazione edilizia per essere ottenuto.

Tipologia di intervento Abitazione principale Altre unità immobiliari
Bonus ristrutturazione 50% (2025), 36% (2026-2027) 36% (2025), 30% (2026-2027)
Ecobonus 50% (2025), 36% (2026-2027) 36% (2025), 30% (2026-2027)
Sismabonus 50% (2025), 36% (2026-2027) 36% (2025), 30% (2026-2027)
Bonus sicurezza 36% (2025) applicabile fino al 31/12/2025 36% (2025) applicabile fino al 31/12/2025

APPROFONDIMENTI

COSA SI INTENDE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

L’abitazione principale è la residenza anagrafica posseduta e in cui si dimora abitualmente, di proprietà o di altro reale godimento. Esclude quindi le seconde case, i titolari della nuda proprietà, affittuari, le attività, uffici, capannoni e negozi.
Il concetto di ABITAZIONE PRINCIPALE è codificato dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi e dal D.L. 101/2011 ed è legato al luogo in cui un soggetto ha la propria dimora abituale.
Quindi affinché un immobile possa essere considerato abitazione principale, sono necessarie le seguenti condizioni:

  • Il possesso/proprietà (o altro titolo reale quale ad esempio l’usufrutto o il diritto di abitazione);
  • La dimora abituale intesa come elemento che sussiste continuativamente nel tempo.

COSA SI INTENDE PER PRIMA CASA

I requisiti affinché un immobile sia considerato PRIMA CASA sono codificati dal D.P.R. 131/1986:

  • l’acquirente deve essere una persona fisica;
  • l’immobile deve essere residenziale e non deve essere di categoria catastale:
       o A1, abitazioni di tipo signorile
       o A8, abitazioni in ville
       o A9, castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici
  • l’immobile deve essere ubicato nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha o stabilisca, entro 18 mesi dall’acquisto, la propria residenza;
  • l’acquirente non deve essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su altra casa nel territorio del Comune dove si trova l’immobile oggetto dell’agevolazione;
  • l’acquirente non deve essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.

DIFFERENZA FRA PRIMA CASA E ABITAZIONE PRINCIPALE

I benefici per abitazione principale non possono essere richiesti per immobili aventi i requisiti di prima casa ma nei quali non si ha la propria residenza, mentre possono essere goduti per immobili per l’acquisto dei quali non si è goduto dell’agevolazione prima casa, ma in cui si dimora abitualmente.
In definitiva, la prima casa potrebbe non essere la propria abitazione principale e non dar diritto alle relative agevolazioni. Mentre nella prima casa non si deve necessariamente risiedere, nell’abitazione principale si deve risiedere nel rispetto della condizione di dimora abituale.

TETTO MASSIMO DI DETRAZIONE IN BASE AL REDDITO

Fermi restando i limiti massimi di spesa detraibile previsti per le specifiche tipologie di spesa, dal 2025 viene introdotto un nuovo tetto di detrazione in base al reddito: per i soggetti con reddito superiore a 75.000 euro, l’ammontare complessivo delle spese detraibili dall’IRPEF avrà un tetto annuo massimo calcolato tenendo conto del reddito lordo della persona che detrae e del numero di figli o della presenza di figli con disabilità fiscalmente a carico.